Art. 12 — Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna
In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale, o di un loro rappresentante, la validita' del certificato comunitario per la navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dall'autorita' che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
