Art. 3 (Allegato VIII)
L'Amministrazione che impedisce ad una nave di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non e' posto rimedio alle mancanze riscontrate, e' tenuta ad informare entro 7 giorni l'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
