Art. 149 — Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. In tale ipotesi l'AIFA, quando adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
