La pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che:

  • a)fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
  • b)induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
  • c)induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
  • d)induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2;
  • e)si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
  • f)comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;
  • g)assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
  • h)induce a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza «naturale»;
  • i)puo' indurre ad una errata autodiagnosi;
  • l)fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione;
  • m)utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte. Parimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116, comma 1, lettera a), non e' consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario e' occultato dalla ridondanza di altre informazioni. Con decreto del Ministro della salute puo' essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dell'articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.

Testo vigente dal 21 giugno 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art117 · fonte del testo

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