Art. 116 — Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, la pubblicita' di un medicinale presso il pubblico:
- a)e' realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio e' evidente e il prodotto e' chiaramente identificato come medicinale;
- b)comprende almeno:
- 1)la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non e' obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' sostanze attive;
- 2)le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
- 3)un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicita' scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
