Art. 113 — Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione
Ai fini del presente titolo si intende per «pubblicita' dei medicinali» qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
- a)la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
- b)la pubblicita' dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti:
- 1)la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
- 2)la fornitura di campioni di medicinali;
- 3)l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;
- 4)il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
- 5)il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
- a)l'etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;
- b)la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale;
- c)le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purche' non vi figurino informazioni sul medicinale;
- d)le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purche' non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
