Ai fini del presente titolo si intende per «pubblicita' dei medicinali» qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:

  • a)la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
  • b)la pubblicita' dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti:
  • 1)la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
  • 2)la fornitura di campioni di medicinali;
  • 3)l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;
  • 4)il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
  • 5)il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
  • a)l'etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;
  • b)la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale;
  • c)le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purche' non vi figurino informazioni sul medicinale;
  • d)le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purche' non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.

Testo vigente dal 21 giugno 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art113 · fonte del testo

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