Art. 16 — Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresi', le seguenti modificazioni:

  • a)nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» e' sostituita dalla seguente: «10»;
  • b)all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» e' soppressa ed e' sostituita dalla seguente: «, ». All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: «corso», e' inserita la seguente: «un». All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: «ad» e' sostituita dalla seguente: «di». All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: «indetta» e' sostituita dalla seguente: «indetto». All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, comma 1, e 128-septies». All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto». All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi». Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 18 dicembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art16 · fonte del testo

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