Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:
- a)nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;
- b)nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
- c)nel capoverso articolo 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
