Art. 5 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."». All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000». All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente». All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e' soppressa.
Testo vigente dal 18 dicembre 2010
