Art. 14 — Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: «19998» e' sostituita dalla seguente: «1998». All'articolo 27, comma 1, lettera e), le parole: « comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7». All'articolo 27 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010».
Testo vigente dal 18 dicembre 2010
