Art. 5 — Clausola di salvaguardia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 giugno 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2010, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-29;217~art5 · fonte del testo
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