Art. 12 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 giugno 2010. 714 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
tolto: a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
tolto: 1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
tolto: 2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
tolto: 3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
tolto: 4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro. Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come \varepsilon per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12, paragrafo c;
tolto: b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
tolto: c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
tolto: d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante e' perseguibile penalmente;
tolto: e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
tolto: f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
tolto: g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
tolto: h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformita' alle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del presente articolo, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2010, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-29;217~art12 · fonte del testo
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