Art. 57 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 2023, n. 41
2La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo "Dopo l'articolo 55 e' inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali»".
Testo vigente dal 22 aprile 2023
