Art. 10 — Clausola di salvaguardia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 23 marzo 2011. 409 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di cui all'articolo 7, che il prodotto che consuma energia, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Ogni provvedimento adottato dall'autorita' competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento e' notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita' e' riconducibile:
tolto: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
tolto: b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
tolto: c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono resi pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 FEBBRAIO 2011, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;201~art10 · fonte del testo
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