Art. 48 — Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

(( Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' nautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonche' degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attivita' nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unita' navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unita' navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto puo' essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unita' navali puo' inoltre comandare le unita' navali del Corpo nazionale con la responsabilita' della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina puo' dirigere le macchine delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attivita' di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attivita' subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operativita', gestione, sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti ad attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operativita', la gestione, la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 267 parole tolte, 761 parole aggiunte.

tolto: I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capoaggiunto: Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' nautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonche' degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attivita' nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unita' navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unita' navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto puo' essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unita' navali puo' inoltre comandare le unita' navali del Corpo nazionale tolto: dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione aggiunto: con la responsabilita' della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina puo' dirigere le macchine delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attivita' di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attivita' subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operativita', gestione, sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti ad attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operativita', la gestione, la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art48 · fonte del testo

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