Art. 4 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco
(( Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attivita' di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; puo', in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali e' abilitato e ha competenza specifica. 2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresi', conferiti incarichi di coordinamento di piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
