Art. 193 c.o.m. — Commissioni mediche della Sanità militare di prima istanza

Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

  • a)provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate ((o della Sanita' militare)), di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
  • b)benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate ((o alla Sanita' militare)) e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896;
  • c)impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
  • d)transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930;
  • e)indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Le Commissioni ((di prima istanza)) sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. ((La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.)) ((La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.)) A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026. 7 parole tolte, 43 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate aggiunto: o della Sanita' militare, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;

b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate aggiunto: o alla Sanita' militare e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896;

… somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Le Commissioni tolto: mediche ospedaliere aggiunto: di prima istanza sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. La Commissione e' composta … si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o aggiunto: alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta … le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico aggiunto: in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro tolto: VII aggiunto: settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici aggiunto: della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri tolto: nominati dalaggiunto: , nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, tolto: allorquando aggiunto: se il relativo procedimento si tolto: riferisca aggiunto: riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari. A …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art193 · fonte del testo

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