Art. 9 — Comunicazioni alla Commissione
Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorita' centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
