Autorita' competenti In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.

Testo vigente dal 23 febbraio 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9~art3 · fonte del testo

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