Art. 5 — Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici
L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e' l'autorita' competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonche' le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.
Testo vigente dal 11 agosto 2023
