Art. 9 — Disposizione transitoria
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il ((31 agosto 2020)). La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal ((1° settembre 2020)).
Testo vigente dal 1 maggio 2020
