Art. 16 — Sistemi semplici di produzione e consumo
Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, e' classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o piu' unita' di produzione gestite, ((in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse)), ad una unita' di consumo gestita da una persona fisica in qualita' di cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo gestite, in qualita' di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilita' di uno o piu' dei soggetti che fanno parte di detti sistemi. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna e adegua la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.
Testo vigente dal 30 aprile 2025
