Art. 2 — Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le societa' controllate ed i propri clienti.»;
- b)dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la potenza di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita' di funzionamento in isola.»;
- c)il comma 25-terdecies e' sostituito dal seguente: «25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
Testo vigente dal 11 dicembre 2021
