Art. 10 — Strumenti di confronto delle offerte
Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica ((e del gas naturale)), l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
- a)indipendenza dai partecipanti al mercato e parita' di trattamento tra le imprese elettriche ((e del gas naturale)) nei risultati di ricerca;
- b)indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalita' di finanziamento;
- c)definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
- d)utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita';
- e)correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
- f)piena accessibilita' per le persone con disabilita';
- g)conoscibilita' ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
- h)possibilita' di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.
- h-bis)((indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
