((L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.)) La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

Testo vigente dal 15 agosto 2026

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L'Autorita' tolto: per l'energia elettrica e il gas aggiunto: di regolazione per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio aggiunto: di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzioneaggiunto: , nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale aggiunto: e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art44 · fonte del testo

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