Art. 2 — Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 120-novies:
- 1)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;
- 2)al comma 6, lettera c), le parole: «67-novies» sono sostituite dalle seguenti: «59-quinquies, comma 2,»;
- b)all'articolo 125-ter:
- 1)al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
- 2)al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».
- 3)il comma 5 e' abrogato;
- c)all'articolo 126-quater, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Non si applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Testo vigente dal 8 gennaio 2026
