Art. 54-bis cod. cons. — Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online

((Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.)) ((La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:))

  • a)((il suo nome;))
  • b)((le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;))
  • c)((le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore.)) ((La funzione di recesso e' indicata in modo facilmente leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione e' resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui puo' essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed e' facilmente accessibile al consumatore.)) ((Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma.)) ((La funzione di conferma e' indicata in modo facilmente leggibile con le parole: "conferma recesso" o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile.)) ((Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.)) ((Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online e' trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.)) 55
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

55

con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art54bis · fonte del testo

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