Codice dei contratti pubblici

Art. 19 codice dei contratti pubblici — Principi e diritti digitali

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralita' tecnologica, di trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. In attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali ((utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti)); i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilita' dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalita' del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche' gli operatori economici che partecipano alle attivita' e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilita' e la trasparenza delle attivita' svolte, l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la conoscibilita' dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformita' delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali tolto: delle aggiunto: utilizzati dalle stazioni appaltanti e tolto: degli aggiunto: dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art19 · fonte del testo

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