Art. 53 — Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni

La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione ((delle imposte di cui all'articolo 9)) nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 13 Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

13

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2023 al 20 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e 2. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo tolto: 1 aggiunto: 9 nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

    Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art53 · fonte del testo

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