Art. 53 — Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni
La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione ((delle imposte di cui all'articolo 9)) nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 13 Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
13Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
