Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 ((sono valide)) per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia ((...)); in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e' effettuata. 13 Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, ((hanno validita' per un esercizio)). L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 13 Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorita' fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
13Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
