Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonche' delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018»;
  • b)il comma 6, lettera b), n. 11), e' sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale». (( Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ))

Testo vigente dal 2 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 3 parole tolte, 46 parole aggiunte in 2 capoversi.

… procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio …

… di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale»aggiunto: . Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art71 · fonte del testo

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