Art. 31 — Accessibilità alle persone con disabilità
L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'. (( Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicita' almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte. )) L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea ((,)) da trasmettersi ((con cadenza triennale)). I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone ((con disabilita')). ((In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorita', la medesima)) l'Autorita', previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g). E' istituito presso l'Autorita' un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone ((persone con disabilita')), allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
