Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all'autorita' nazionale competente entro il 30 marzo di ogni anno, mediante i modelli di cui alla parte B dell'allegato II e alla parte C dell'allegato III, un rapporto sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute nell'anno precedente dai centri notificanti.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
