Art. 7 — Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d'importazione
Ai fini dell'importazione da Paesi terzi di sangue ed emocomponenti, destinati alla terapia trasfusionale, la struttura richiedente assicura, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente, che presso i servizi trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture di provenienza vengano applicati un sistema di rintracciabilita' ed un sistema di notifica equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
