Art. 6 — Notifica degli incidenti gravi
I servizi trasfusionali predispongono procedure atte a conservare il registro di qualsiasi incidente grave che sia tale da potersi ripercuotere sulla qualita' o la sicurezza del sangue e degli emocomponenti. I centri notificanti predispongono procedure atte a comunicare all'autorita' regionale competente, servendosi del modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato III, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative ad incidenti gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o riceventi diversi da quelli direttamente coinvolti nell'incidente di cui trattasi. I centri notificanti sono tenuti a:
- a)valutare gli incidenti gravi per individuare le cause evitabili nel corso del processo;
- b)completare la notifica degli incidenti gravi, non appena l'indagine sia stata conclusa, servendosi del modello di cui alla parte B dell'allegato III;
- c)presentare annualmente all'autorita' regionale competente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, un rapporto completo sugli incidenti gravi servendosi del modello di cui alla parte C dell'allegato III. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi previsti dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
