Art. 3 — Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti
I servizi trasfusionali, conformemente alla normativa vigente, devono disporre di idonee procedure che, al momento di consegnare unita' di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, consentano di verificare che ogni unita' consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, di verificare la sua successiva destinazione.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
