Art. 4 — Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità
Al fine di assicurare la rintracciabilita', i servizi trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono conservare i dati di cui all'allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno trenta anni.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
