Art. 16 — Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalita' statutarie. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica. La Regione, quale autorita' governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.

Testo vigente dal 1 giugno 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26432/2025

    30 settembre 2025

    Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).

    Art. 16 · Art. 1350 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 48 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207~art16 · fonte del testo

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