Art. 27 c.c. — Estinzione della persona giuridica

[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.

[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Testo vigente dal 22 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. 13 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari