Art. 25 c.c. — Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

[1]L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

[2]L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

[3]Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata accolta la proposta di sopprimere l'art. 25 del progetto, perchè esso può prestarsi a creare posizioni privilegiate immutabili, che potrebbero, col decorso del tempo, riuscire troppo dannose agli interessi dell'ente. L'art. 25 riguarda il controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa, nella sua funzione di vigilanza, non solo provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ma può anche annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano In conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. Nel caso di annullamento di deliberazioni restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Per le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle fondazioni si è ritenuto opportuno subordinare l'esercizio ad una preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, la quale potrà valutare il fondamento e la convenienza di una azione di responsabilità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 52

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art25 · fonte del testo

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