Art. 56 — Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
