Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale e' richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica. La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Testo vigente dal 8 febbraio 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-25;29~art12 · fonte del testo

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