Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220)
- Art. 1 — Campo di applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici
- Art. 4 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili
- Art. 5 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici
- Art. 6 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di obblighi di identificazione nella catena di fornitura
- Art. 7 — Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione
- Art. 8 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 11 del regolamento in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto
- Art. 9 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di notifica
- Art. 10 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR
- Art. 11 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 in materia di nanomateriali
- Art. 12 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale
- Art. 13 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto
- Art. 14 — Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 — Applicazione delle sanzioni
- Art. 18 — Applicazione sanzioni amministrative
- Art. 19 — Abrogazioni
- Art. 20 — Clausola di invarianza finanziaria