Art. 14 — Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni
La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
Testo vigente dal 22 dicembre 2015
