Art. 18 — Applicazione sanzioni amministrative
All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (( Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanita' e' l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione. 1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo))
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
