Art. 3 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. ((Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute)). Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

Testo vigente dal 3 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2015 al 3 gennaio 2026. 35 parole aggiunte.

… da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. aggiunto: Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204~art3 · fonte del testo

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