Art. 3 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici
Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. ((Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute)). Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.
Testo vigente dal 3 gennaio 2026
