Art. 6 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di obblighi di identificazione nella catena di fornitura
La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di cui all'articolo 7 del regolamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.
Testo vigente dal 22 dicembre 2015
