Art. 14 — Regime linguistico
Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validita' dei suddetti documenti o la validita' della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua. I documenti per i quali e' necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorita' adita in lingua italiana. Se una richiesta e' corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorita' richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
