Art. 53 — Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa puo' ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorita' giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;
  • b)introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di eta' o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilita' di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalita' idonee a proteggere la sua personalita' e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;
  • c)introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorita' competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorita' italiane, la stessa validita' garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;
  • d)introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorita' competenti nazionali e che stabiliscano modalita' di trasmissione delle stesse alle autorita' di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art53 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari