Art. 5 — Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
- 1)dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
- 2)dopo le parole: «648-ter» e' inserita la seguente: «648-ter.1»;
- 3)dopo le parole: «del codice penale, nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
- b)all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
- 1)dopo le parole: «per finalita' di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;
- c)all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.».
Testo vigente dal 9 novembre 2016
